Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (c.f.
80224030587 - n. fax 096514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento
degli atti ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it)  e  presso  la  stessa
domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta  delibera  del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del  28  luglio  2011,
ricorrente; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in Campobasso alla via  Genova  n.  11,
intimata; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della  legge
della Regione Liguria del 5 luglio 2011, n. 17, pubblicata nel B.U.R.
Liguria del 6 luglio  2011,  n.  12,  recante  «Modifica  alla  legge
regionale 21 giugno 1999,  n.  18  (Adeguamento  delle  discipline  e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di  ambiente,
difesa  del  suolo  ed  energia)  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s),
Cost. 
 
                                Fatto 
 
    La Regione Liguria ha emanato la 1.r. 5 luglio 2011, n.  17,  che
modifica  la  legge  regionale  21  giugno  1999,  n.   18,   recante
«Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti
locali in materia di ambiente, difesa del suolo  ed  energia»,  cosi'
come successivamente modificata ed integrata. 
    La predetta legge si compone di un solo  articolo  che  introduce
nell'art. 85 della citata legge regionale n. 18/1999 il comma  3-bis,
secondo cui «le autorizzazioni agli scarichi domestici e  assimilati,
ad esclusione di quelli di cui all'articolo 74, comma 1, lettera  h),
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152  (Norme  in  materia  ambientale)  e
successive modificazioni ed integrazioni,  sono  valide  per  quattro
anni dal momento del rilascio e, qualora  ne  sussistano  gli  stessi
presupposti  e  requisiti,  si  intendono  tacitamente  rinnovate  di
quattro anni in quattro anni». 
    Tale  disposizione  disposizione   si   presta   a   censure   di
illegittimita' costituzionale per il seguente motivo di 
 
                               Diritto 
 
Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. 
    La norma regionale impugnata, nel prevedere che le autorizzazioni
agli  scarichi  domestici  ed  assimilati  si  intendono  tacitamente
rinnovate  di  quattro  anni  in  quattro  anni,  attribuisce  valore
provvedimentale  al  silenzio  dell'Amministrazione,  che  non  abbia
provveduto espressamente sull'istanza di rinnovo. 
    In tal modo, la norma si pone  in  contrasto  con  le  previsioni
dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 241/90, che stabilisce che
l'istituto del  «silenzio»  della  Pubblica  Amministrazione  (inteso
quale  comportamento  volto  a  significare  assenso  o  dissenso  al
rilascio di provvedimenti autorizzativi) non puo'  essere  in  nessun
caso applicato alla materia «ambiente». 
    Inoltre,  la  norma  in  esame  si  pone  in  contrasto  con   la
disposizione contenuta nell'art. 124, comma 8, del d.lgs. n.  152/06,
che prevede che l'autorizzazione relativa agli scarichi ha  validita'
per quattro anni dal momento del rilascio ed impone di  chiederne  il
rinnovo  un  anno  prima  della  scadenza,  cosi'   escludendo   ogni
possibilita' di rinnovo tacito. 
    Ne' puo' dirsi che  la  norma  regionale  sarebbe  legittima  per
effetto di quanto disposto dall'ultimo capoverso del citato art. 124,
comma 8, per il quale «la disciplina regionale di cui al comma 3 puo'
prevedere per  specifiche  tipologie  di  scarichi  di  acque  reflue
domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di  rinnovo  tacito
della medesima». Tale norma infatti  non  consente  un  generalizzato
rinnovo tacito delle autorizzazioni agli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche  ed  assimilate,  cosi'  come  disposto  dal   legislatore
regionale,  ma  prevede  la   possibilita'   di   un   tale   rinnovo
esclusivamente per specifiche tipologie di scarichi, che il  predetto
legislatore regionale avrebbe dovuto individuare in modo puntuale. 
    In tal modo, la  legge  impugnata  risulta  incostituzionale  per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Infatti,  la
norma di cui trattasi afferisce alla materia «ambiente»,  che  -  per
nota  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte  -  appartiene  alla
competenza esclusiva dello Stato e non puo' essere derogata da  parte
del legislatore regionale.