Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587 - n. fax 096514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2011, ricorrente; Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Campobasso alla via Genova n. 11, intimata; Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria del 5 luglio 2011, n. 17, pubblicata nel B.U.R. Liguria del 6 luglio 2011, n. 12, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Fatto La Regione Liguria ha emanato la 1.r. 5 luglio 2011, n. 17, che modifica la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante «Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia», cosi' come successivamente modificata ed integrata. La predetta legge si compone di un solo articolo che introduce nell'art. 85 della citata legge regionale n. 18/1999 il comma 3-bis, secondo cui «le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 74, comma 1, lettera h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni». Tale disposizione disposizione si presta a censure di illegittimita' costituzionale per il seguente motivo di Diritto Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. La norma regionale impugnata, nel prevedere che le autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni, attribuisce valore provvedimentale al silenzio dell'Amministrazione, che non abbia provveduto espressamente sull'istanza di rinnovo. In tal modo, la norma si pone in contrasto con le previsioni dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 241/90, che stabilisce che l'istituto del «silenzio» della Pubblica Amministrazione (inteso quale comportamento volto a significare assenso o dissenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi) non puo' essere in nessun caso applicato alla materia «ambiente». Inoltre, la norma in esame si pone in contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 124, comma 8, del d.lgs. n. 152/06, che prevede che l'autorizzazione relativa agli scarichi ha validita' per quattro anni dal momento del rilascio ed impone di chiederne il rinnovo un anno prima della scadenza, cosi' escludendo ogni possibilita' di rinnovo tacito. Ne' puo' dirsi che la norma regionale sarebbe legittima per effetto di quanto disposto dall'ultimo capoverso del citato art. 124, comma 8, per il quale «la disciplina regionale di cui al comma 3 puo' prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima». Tale norma infatti non consente un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, cosi' come disposto dal legislatore regionale, ma prevede la possibilita' di un tale rinnovo esclusivamente per specifiche tipologie di scarichi, che il predetto legislatore regionale avrebbe dovuto individuare in modo puntuale. In tal modo, la legge impugnata risulta incostituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Infatti, la norma di cui trattasi afferisce alla materia «ambiente», che - per nota giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte - appartiene alla competenza esclusiva dello Stato e non puo' essere derogata da parte del legislatore regionale.